Il 28 Febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e relative istruzioni del Modello Unico Redditi Persone Fisiche 2024 che contengono le modalità per dichiarare le cripto-attività a seguito delle modifiche avvenute con la Legge di Bilancio 2022 (Legge del 29 dicembre 2022 n. 197).
I quadri interessati sono:
- Quadro RT (per eventuali plus/minus da cessione di criptovalute)
- Quadro RW (per ottemperare agli obblighi di monitoraggio fiscale).
- Quadro RT (per comunicare la rivalutazione effettuata)
Il legislatore ha introdotto– con la legge di Bilancio 2023 – una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies al comma 1 dell’Articolo 67 del TUIR che definisce le cripto-attività come ”
«una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga»
che è la medesima definizione utilizzata dal Regolamento MICA 2023/1114 “Market in Crypto Asset” approvato ad aprile 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 Giugno 2023.
In questa nuova fattispecie reddituale rientrano la maggior parte degli eventi tassabili derivanti all’utilizzo di cripto-attività:
“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”
Ovvero:
Plusvalenze o proventi derivanti da cessioni a titolo oneroso(a titolo di esempio la vendita di Bitcoin per fiat)
Rimborso (ad esempio Criptoattività rimborsabile o somme ricevute a seguito di insinuazioni a Fallimenti quali MtGOX, FTX, TRT).
Plusvalenze e proventi derivanti dalla permuta con beni e servizi o con cripto-attività che non hanno eguali caratteristiche e funzioni (a titolo di esempio la vendita di Ethereum per l’acquisto di un NFT)
Proventi derivanti dalla detenzione(a titolo di esempio Airdrop, Faucet, proventi da Play to Earn, Earn vari)
Compilazione Quadro RT Cripto 2024
In termini pratici è stata introdotta la nuova Sezione II B dedicata alle cripto-attività in aggiunta alla precedente Sezione II qui indicata come “A” per le plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26% per attività inerenti gli altri strumenti finanziari diversi dalle cripto-attività (valute estere, azioni, cfd, derivati, etc).
Il rigo RT31 è dedicato alla somma dei ricavi (ovvero dei corrispettivi ricevuti al momento della permuta, delle cessioni o della ricezione);
Il rigo RT32 è invece riservato alla somma dei costi di acquisto (non sono deducibili le fees);
Il rigo RT33 viene determinato come la differenza tra i corrispettivi ed i costi (ovvero RT31-RT32) e va calcolare la plusvalenza o la minusvalenza d’esercizio;
Il rigo RT34 deriva dagli importi da portare in compensazione dagli anni precedenti;
Il rigo RT35 va compilato con eventuali minusvalenze certificate dagli intermediari;
L’imposta del 26% è quindi determinata al rigo RT37 sull’imponibile così determinato al rigo RT36, come netto tra RT33 e le minusvalenze di cui al rigo RT34 ed RT35.
In sintesi RT37 = RT33 col. 2 – RT34 – RT35
E’ interessante il rigo RT35 che apre le porte alla certificazione proveniente da risparmio amministrato e gestito ma che al momento non trova ancora nessun caso concreto di utilizzo.
L’imposta effettivamente da pagare è indicata al rigo RT39 enendo conto di eventuali versamenti in eccesso effettuati rispetto all’anno precedente (quindi non trova di fatto applicazione per quest’anno) e che sono da recuperare.
Franchigia o ON/OFF?
L’articolo 67 del TUIR introduce un limite di imponibilità fissato a 2.000 euro, quale soglia come ON-OFF ovvero utile a determinare l’intera imponibilità delle plusvalenze su cripto-attività conseguite.
Le istruzioni recitano: “indicare la differenza XXXXXX se positiva.Tale differenza deve essere NON inferiore a 2.000 euro.”
In termini pratici la soglia dei 2.000 euro NON è una franchigia ma è invece una “clausola ON-OFF” che si comporta come nell’esempio dell’infografica.
Allo stesso modo anche per le minusvalenze l’importo di 2.000€ è da considerarsi come condizione di rilevanza fiscale per l’intera cifra determinata che è poi possibile portare in compensazione per i successivi 4 anni.
Compilazione Quadro RT Cripto in caso di rideterminazione (“rivalutazione”)
Chi ha scelto di utilizzare l’opportunità offerta dalla legge 197/2022 (ai sensi dell’art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022) di rivalutare il proprio patrimonio cripto al valore rilevato alla data del 1 gennaio 2023 dovrà compilare la SEZIONE VIII – Cripto-attività: valutazione al valore normale che offre uno spazio in cui dichiarare di aver usufruito di questa opzione e per la quale non era in effetti previsto alcun altro adempimento se non il pagamento nei termini indicati.
Nel caso in cui il contribuente abbia rivalutato più cripto-attività attraverso un solo versamento cumulativo dovrà utilizzare più moduli RT tenendo conto che in ogni modulo avrà la possibilità di dichiarare la rideterminazione di due criptoattività attraverso le righe RT107 e RT108
Ciascun rigo RT107 e/o RT108 (che rappresentano ogni singola cripto-attività rivalutata) va così compilato
Colonna 1 Valore rivalutato della cripto-attività al 1 Gennaio 2023;
Colonna 2 Imposta sostitutiva dovuta del 14% (calcolata sull’importo della colonna 1)
Colonna 3 Va barrata se si è optato per la rateizzazione
Colonna 4 Va barrata se l’importo pagato in colonna 2 è parte di un versamento cumulato
E’ importante notare che per questi contribuenti la rideterminazione del valore d’acquisto delle cripto-attività con conseguente assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o del valore d’acquisto – NON consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR (art. 1, comma 136, della legge n. 197 del 2022).
Compilazione Quadro RW Crypto 2024
Il quadro RW ha subito un’estensione delle informazioni richieste includendo anche le cripto:
Colonna 4: Codice Investimento specifico per le cripto-attività
La prima novità è l’introduzione, come conseguenza pratica della nuova normativa, di un codice identificativo specifico per le cripto-attività: il 21 che va riportato nella colonna 4 di ciascun rigo RW compilato.
Colonna 7 e Colonna 8: Valore Iniziale e Valore Finale
Viene confermato quanto già noto rispetto alla colonna 7 e colonna 8 rispetto al valore iniziale e valore finale del periodo di imposta o di detenzione dell’attività.
“Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, “valore iniziale”) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, “valore finale”), nonché il periodo di possesso.”
Il “valore iniziale” nel Quadro RW rappresenta il controvalore dell’investimento o dell’attività finanziaria all’inizio del periodo d’imposta, ovvero il primo giorno dell’anno fiscale o al primo giorno di detenzione dell’asset (solitamente il primo deposito)
Valore Iniziale: controvalore al 1 Gennaio dell’anno che si intende dichiarare (o controvalore del primo deposito);
Valore Finale: controvalore al 31 Dicembre dell’anno che si intende dichiarare
Per il controvalore al 31 Dicembre va usato il tasso di cambio del sito dove il contribuente ha acquistato la criptoattività o in alternativa su altre piattaforme analoghe, inclusi anche i siti aggregatori di prezzo.
Colonna 10: IC (Imposta sulle Cripto-Attività)
Nella colonna 10 (Giorni IVAFE – Cripto attività) indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE ovvero l’imposta sulle cripto-attività);
Viene esteso l’obbligo di compilazione della colonna 10 anche per le cripto-attività con l’introduzione dell’Imposta sulle Cripto-attività (IC) nella misura del 0.2% del valore indicato nella colonna 8 (Valore Finale) rapportato ai giorni di detenzione.
Colonna 16: Monitoraggio Fiscale
La colonna 16 continua ad essere utilizzata per indicare l’adempimento ai soli fini del monitoraggio fiscale privo di assoggettamento a IVAFE, IVIE e IC o di altre imposte (quadro RT).
Colonna 33 e 34: Determinazione dell’imposta sul Valore delle Criptoattività (IC)
Sulla base delle istruzioni sarà quindi possibile calcolare, in colonna 33, l’imposta sul valore delle cripto-attività (IC) sullo 0,20% del valore di colonna 8, valore di fine esercizio o fine detenzione, rapportato sia alla quota di possesso che di periodo di possesso rispetto all’intero anno.
Particolarità Quadro RW Cripto 2024
L’imposta sulle criptoattività richiede che il quadro RW sia compilato diversamente a seconda del metodo di detenzione.
Prestatori di servizi di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del d.lgs. n. 231 del 2007 (Exchanger e fornitori di servizi di custodia italiani che devono iscriversi ll’OAM)
Da indicare solo monitoraggio in quanto soggetti all’imposta di bollo e quindi esclusi dall’imposta sulle criptoattività.
Exchanger e fornitori di servizi di custodia esteri
Tali soggetti non devono l’imposta di bollo, quindi l’imposta sulle criptoattività è dovuta con adempimenti dichiarativi molteplici in caso di apporto/prelievo (si deve intendere quale acquisto attraverso immissione di valuta a corso legale ovvero prelievo dello stesso):
- si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
- in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.
E’ possibile avere una forma semplificativa e per l’eventuale liquidità presso exchanger esteri sarà indicata con il codice 14 spuntando solo monitoraggio.
Wallet unhosted (ove il contribuente ha il controllo)
Nessuna particolarità
(il presente articolo è rappresentativo della prassi e non intende effettuare interpretazioni)